Articolo 1. – Costituzione e Denominazione.
E' costituita la Fondazione denominata "Benedetta è la Vita - ONLUS".
Articolo 2. - Sede.
La Fondazione ha sede in Reggio di Calabria, in via Due Settembre, n. 33.
Per la modifica dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non è necessario procedere alla modifica del presente atto costitutivo e del suo Statuto, potendosi in tal senso deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione e comunicando detta variazione ad ogni Ufficio ed Autorità competente o interessata.
Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può costituire sedi locali, rappresentanze, delegazioni e uffici sia in Italia che all’estero, sempre utilizzando, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".
Articolo 3. - Scopo.
La Fondazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria ed intende:
Aiutare minori, in particolare nell'ambito del territorio ove ha sede, che si trovino in situazione di svantaggio a causa delle condizioni di malattia ovvero di altro disagio fisico, psichico, economico o sociale, riguardanti loro stessi o la loro famiglia.
A tal fine la Fondazione potrà assistere detti minori, anche tramite sostegno economico al loro nucleo familiare, favorendone il percorso scolastico e prescolastico ed il miglior inserimento, o reinserimento, nei vari contesti sociali, nonchè svolgere attività di collaborazione con Enti privati e pubblici al fine di potenziare l'offerta di servizi nei settori di operatività della Fondazione, cercando altresì di sopperire con proprie iniziative ad eventuali carenze pubbliche che si dovessero evidenziare in tali settori.
La Fondazione, inoltre, si propone, in memoria di Benedetta, di promuovere e/o sostenere, anche tramite l'erogazione di borse di studio, la ricerca di nuove terapie e/o metodologie di assistenza nella cura delle malattie onco-ematologiche, con particolare riguardo alla onco-ematologia pediatrica e infantile.
E' vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera "a)" dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4. - Attività strumentali, accessorie e connesse.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà , tra l'altro:
- partecipare, anche con sovvenzioni che ne favoriscano lo sviluppo, a Istituzioni, Enti, Consorzi, Società , Associazioni e Persone Giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, strumentali o complementari a quelli della Fondazione, la quale potrà , ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; fondi che saranno destinati a finanziare i progetti e le attività con finalità solidaristiche della Fondazione, per le quali la raccolta è stata attivata;
- ricevere offerte in beni, servizi e denaro da destinare alle proprie attività istituzionali;
- stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo: l’affidamento a terzi di parte delle attività svolte, l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o in comodato e l’acquisto della proprietà , o di altri diritti reali, di beni immobili ovunque situati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
- far conoscere l'attività svolta, anche partecipando ad eventi e manifestazioni, culturali in genere, pubblicizzando i risultati conseguiti e favorendo la divulgazione delle tematiche affrontate, anche con riguardo alla "prevenzione ambientale" ed alla donazione delle cellule staminali e del cordone ombelicale;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 5. - Patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione originario, quale risulta dall'atto costitutivo;
- dalle elargizioni fatte e dai contributi erogati da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- dai beni mobili ed immobili, dal denaro e da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati al patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione potrà venire aumentato con erogazioni, oblazioni, disposizioni testamentarie e donazioni ricevute da parte di soggetti pubblici e privati.
Il patrimonio può essere utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
Articolo 6. - Risorse Economiche.
Per l’adempimento dei suoi scopi la Fondazione dispone anche:
- delle somme che comunque pervengano alla Fondazione senza essere state espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall’incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- dei contributi forniti dai Fondatori e dai Sostenitori;
- di ogni altra entrata, comunque denominata, di qualsiasi natura, non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più opportuno e redditizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve, o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto.
Articolo 7. - Fondatori e Sostenitori.
I membri della Fondazione si distinguono in Fondatori e Sostenitori.
Sono membri Fondatori i signori: Carmela Cimino, Costantino Nieddu del Rio, Claudia Cimino, Francesco Nieddu del Rio e Maria Rosaria Conti.
Sono membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi cittadinanza o nazionalità anche diversa da quella italiana, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano agli scopi della stessa mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e/o in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Amministrazione, ovvero con una attività , anche professionale, o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i requisiti per l’attribuzione della qualifica di Sostenitori, provvedendo in merito alla loro nomina. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale viene regolarmente versato il contributo o prestata l’attività professionale o mantenuto il conferimento dei beni.
Nè i Fondatori, nè i Sostenitori, nè gli altri soggetti che in qualunque modo contribuiscano al perseguimento dello scopo della Fondazione, possono esigere la restituzione delle erogazioni effettuate, o rivendicare diritti sul patrimonio, né durante la partecipazione alla Fondazione, né alla risoluzione del rapporto partecipativo né in sede di liquidazione della Fondazione.
La qualifica di Sostenitore costituisce prerequisito per poter essere componente dell' "Assemblea degli Amici di Benedetta" di cui al successivo articolo 13.
Articolo 8. - Esclusione e Recesso.
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri in carica e, comunque, a proprio insindacabile giudizio, l’esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.
I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
I Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con un preavviso non inferiore a tre mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Articolo 9. – Organi della Fondazione.
Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea degli Amici di Benedetta;
- il Presidente dell'Assemblea degli Amici di Benedetta;
- il Revisore dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità , può nominare un Presidente Onorario, scelto anche tra persone che non facciano parte del Consiglio stesso, il quale avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Tutte le cariche sono gratuite; potrà essere retribuita, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, solo la carica di Revisore dei Conti.
Articolo 10. – Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri.
I Consiglieri di Amministrazione, eccettuati i Consiglieri Fondatori nominati nell’atto costitutivo che restano in carica a tempo indeterminato, durano in carica cinque anni e sono rinominabili.
In caso di morte, dimissioni, scadenza di mandato e decadenza dei Consiglieri si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre due anni dalle adunanze del Consiglio, sempre che tali assenze non vengano accertate come dovute a causa di forza maggiore.
Le dimissioni da Consigliere devono essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e producono effetto decorsi tre mesi dal ricevimento delle stesse; le dimissioni non fanno venir meno l'eventuale qualità di Fondatore ed il diritto, in tal caso, di partecipare alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto.
Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per l’indirizzo ed il funzionamento della Fondazione, nonché tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle altre risorse economiche.
In particolare il Consiglio:
- predispone i programmi annuali e pluriennali delle attività della Fondazione e ne cura l’esecuzione;
- nomina il Revisore dei conti;
- redige ed approva il bilancio preventivo, quello consuntivo e la relazione morale e finanziaria;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- delibera sugli acquisti di beni immobili e mobili, stabilendone la destinazione;
- delibera su qualsiasi atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- delibera sull’attribuzione della qualifica di Sostenitori ai terzi richiedenti;
- delibera sull’attribuzione della qualifica di componenti dell'Assemblea degli Amici di Benedetta ai Sostenitori richiedenti;
- provvede all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato dalle norme di diritto privato;
- delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l’eventuale compenso;
- delibera sulla delega dalla Fondazione ad altri enti o a privati, di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni;
- delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- conferisce deleghe o speciali incarichi a singoli Consiglieri, fissandone le attribuzioni;
- conferisce incarichi a singoli Sostenitori componenti dell'Assemblea degli Amici di Benedetta e/o all'Assemblea stessa;
- convoca la suddetta Assemblea;
- richiede, quando lo ritiene utile, pareri (non vincolanti) all'Assemblea;
- informa quest'ultima, appositamente convocata e con cadenza almeno annuale, in merito alle deliberazioni del Consiglio, ai programmi annuali e pluriennali delle attività della Fondazione, a tutte le singole iniziative direttamente inerenti le finalità dell'Ente (prima che queste vengano prese) ed alle risultanze del bilancio consuntivo e della relazione morale e finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità , e comunque almeno due volte all’anno: entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Alle riunioni del Consiglio ciascun componente deve intervenire personalmente, salva la facoltà di farsi rappresentare, mediante apposita delega scritta, da altro componente del Consiglio. Nessun componente del Consiglio può assumere più di una delega.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, che provvede a convocarle senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
L’avviso di convocazione, da inviarsi al domicilio di ciascun membro del Consiglio, deve indicare l’elenco degli argomenti da trattare, la data, l’ora ed il luogo fissati per la riunione.
In caso di riunione in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all’ordine del giorno.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente se presente o dal Consigliere più anziano di età .
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario verbalizzante che il Consiglio nomina, anche al di fuori dei propri componenti, all’inizio di ogni riunione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, ove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.
Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi.
Articolo. 11 – Presidente.
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
La durata della carica di Presidente, che può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e che non può, comunque, superare il termine del mandato di consigliere, viene fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; tale carica può essere rinnovata.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta; ha la firma per il compimento di ogni operazione, anche economica, contabile e per operazioni bancarie o similari.
In caso di urgenza egli può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente e svolta entro sessanta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.
Egli, inoltre, sottopone all’attenzione del Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
Articolo 12. - Vice Presidente.
Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
La carica di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e, comunque, per non più di cinque anni, e può essere rinnovata.
Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce, in tutto, il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Anche il Vice Presidente ha, disgiuntamente dal Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ed ha la firma per il compimento di ogni operazione, anche economica, contabile e per operazioni bancarie o similari.
Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Articolo 13. – Assemblea degli Amici di Benedetta.
L'Assemblea degli Amici di Benedetta è l'organo collegiale che viene ad esistenza raggiunto il numero minimo di cinque componenti. Questi ultimi, che non potranno eccedere il numero di cinquanta (salvo apposita modifica statutaria), vengono discrezionalmente nominati, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, tra i Sostenitori che ne facciano richiesta, e mantengono tale qualifica a tempo indeterminato.
E' possibile dimettersi, in qualunque momento, da componente dell'Assemblea mantenendo la qualifica di Sostenitore.
Durante il periodo in cui il numero dei componenti dovesse ridursi al di sotto del suddetto numero minimo l'Organo rimane quiescente.
Le funzioni dell'Assemblea sono esclusivamente propositive e di sostegno all'attività del Consiglio di Amministrazione; la stessa esprime i pareri richiesti ed assolve agli incarichi affidati.
I pareri e le decisioni dell'Assemblea sono assunti a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente dell'Assemblea medesima, ogni qualvolta ve ne sia l’opportunità , e comunque almeno una volta all’anno per ricevere le informazioni che il Consiglio di Amministrazione è tenuto e rendere e, quindi, su convocazione dello stesso.
La convocazione viene fatta senza obbligo di forma almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo fissati per la riunione.
Alle riunioni dell'Assemblea ciascun componente deve intervenire personalmente, senza facoltà di delega.
Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal componente più anziano di età .
Delle riunioni dell'Assemblea, se il Presidente della stessa lo ritiene opportuno, è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e da un segretario verbalizzante che l'Assemblea nomina all’inizio di ogni riunione.
Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa, ove pure deve trovarsi l'eventuale segretario verbalizzante.
I Consiglieri d'Amministrazione possono partecipare a tutte le riunioni.
L'Assemblea, anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, può aprire la riunione a tutti gli altri Sostenitori o ad alcuni di loro, a terze persone determinate o a determinate categorie di soggetti, e può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi.
Articolo 14. – Il Presidente dell'Assemblea degli Amici di Benedetta.
Il Presidente dell'Assemblea degli Amici di Benedetta viene nominato, tra tutti i componenti dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione che all'atto della nomina determina la durata della carica in un termine compreso tra uno e cinque anni. Egli può essere rinominato più volte ma non può restare in carica oltre sette anni consecutivi.
Il Presidente dell'Assemblea: a) convoca e presiede l'Assemblea stessa; b) valuta in merito all'opportunità della verbalizzazione della riunione; c) coordina ogni tipo di attività dell'Assemblea; d) assegna incarichi ai suoi componenti; e) comunica, anche con mezzi informali, l'esito delle riunioni e delle attività dell'Assemblea agli altri componenti ed ai Consiglieri che non vi abbiano partecipato.
Articolo 15. - Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione; vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa e bancarie.
Il Revisore dei Conti resta in carica cinque anni e può essere riconfermato; salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha diritto, annualmente, al solo rimborso delle spese sostenute in relazione al suo Ufficio; può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Amici di Benedetta.
Tale Ufficio è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.
Articolo 16. – Esercizio Finanziario.
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 17. - Trasformazione, Estinzione e Liquidazione.
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili, ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione in altra Fondazione o la sua estinzione.
Si prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità , sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio stesso.
Articolo 18. – Disposizione Finale e Norma di Rinvio.
Il presente statuto può essere modificato con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei quattro quinti dei membri in carica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.